La tua società italiana paga quella di Dubai: come giustifichi il prezzo?

La società italiana riceve una fattura da 80.000 euro dalla tua società UAE. La descrizione dice «servizi di consulenza». Tu controlli entrambe, conosci il lavoro svolto e autorizzi il pagamento. Per il fisco, però, manca ancora la risposta: quale servizio è stato prestato e perché vale proprio 80.000 euro?

Il Transfer Pricing parte da questa domanda. Quando imprese collegate si scambiano beni o servizi, il prezzo deve rispettare il principio di libera concorrenza: condizioni coerenti con quelle che avrebbero concordato soggetti indipendenti in circostanze comparabili.

Quindi non puoi decidere la fattura partendo dall’utile che vuoi lasciare in Italia o trasferire negli Emirati. Devi partire dal lavoro, dalle funzioni delle imprese e da come si forma il prezzo.

La fattura descrive un addebito, non ne dimostra il valore

Un documento formalmente corretto può lasciare irrisolti i punti sostanziali. «Consulenza commerciale» non spiega quali persone abbiano lavorato, quali attività siano state svolte e quale beneficio abbia ricevuto la società italiana.

Se il servizio consiste nell’aprire un mercato, ci saranno attività coerenti con quell’incarico: analisi, contatti, incontri, negoziazioni o assistenza commerciale. Le prove dipendono dal lavoro effettivo. Non bisogna produrre un report standard solo per riempire una cartella.

Anche il contratto deve precedere o accompagnare un rapporto reale. Un accordo scritto a fine anno per giustificare una somma già decisa non cambia ciò che è accaduto durante i mesi precedenti.

Prendi la fattura più rilevante tra le due società e prova a spiegarla senza usare la parola «consulenza». Se non riesci, il problema è già abbastanza preciso da meritare attenzione.

Le regole esistono da entrambe le parti

Negli UAE il principio di libera concorrenza è previsto dall’articolo 34 della legge Corporate Tax. In Italia il riferimento è l’articolo 110, comma 7, del TUIR, con le relative disposizioni applicative, tra cui il decreto ministeriale del 14 maggio 2018.

Non basta quindi che il consulente emiratino consideri corretto l’incasso. La società italiana deve poter sostenere il costo e il prezzo applicato secondo le regole che la riguardano.

Le definizioni di soggetti collegati e gli obblighi documentali non coincidono necessariamente nei due ordinamenti. Vanno verificati, non semplicemente copiati da una pratica all’altra.

Il lavoro utile è costruire una spiegazione economica comune, poi tradurla correttamente nei rispettivi adempimenti. Due dossier che descrivono la stessa operazione in modo incompatibile creano un problema proprio dove dovrebbero risolverlo.

Chi svolge il lavoro e chi sopporta il rischio

Immagina che il personale italiano sviluppi il prodotto, trovi i clienti e gestisca l’assistenza. La società UAE emette una fattura per una parte consistente del margine, ma non ha persone o risorse coinvolte in quelle attività.

La domanda non è se sia consentito pagare una società estera. È quale funzione giustifichi quella remunerazione. Se il valore resta prodotto e gestito in Italia, una descrizione generica sulla fattura non lo sposta.

Il quadro è diverso quando l’impresa emiratina ha una funzione effettiva: per esempio presidia un mercato, gestisce rapporti locali e assume responsabilità commerciali definite. Anche allora, però, il prezzo deve essere motivato.

Il rischio deve essere reale. Scrivere in un contratto che una società sopporta un rischio non basta se non ha il potere di controllarlo o le risorse per sostenerlo. L’analisi deve seguire il comportamento delle parti.

Una percentuale sui costi non è una scorciatoia

Per alcuni servizi può essere appropriato un metodo che parte dai costi e aggiunge un margine. Però scegliere un ricarico perché «si usa così» non equivale a verificarne la congruità.

Occorre capire quali costi entrano nella base, quali attività vengono remunerate e quali confronti siano pertinenti. Un costo sostenuto nell’interesse esclusivo del socio non diventa automaticamente un servizio da addebitare alla controllata.

Supponiamo, soltanto per mostrare il meccanismo, che un servizio abbia costi attribuibili di 100.000 AED e un ricarico del 5%. Il prezzo sarebbe 105.000 AED. Il calcolo è semplice; il punto da dimostrare è se quella base e quel margine siano appropriati. Il 5% dell’esempio non è un porto sicuro generale.

A volte esistono confronti con operazioni effettivamente svolte verso clienti indipendenti. Altre volte serve un’analisi diversa. Il metodo segue i fatti, non la cifra fiscale desiderata.

Le soglie documentali non cancellano il principio

Una piccola impresa può non essere tenuta a predisporre tutti i documenti richiesti ai gruppi più grandi. Questo non significa che possa fissare liberamente i prezzi con una società collegata.

Negli UAE vanno distinti il rispetto del valore di mercato, le informazioni da indicare in dichiarazione e l’obbligo di predisporre Master File e Local File. Sono livelli diversi, con condizioni proprie.

Quindi «non raggiungiamo la soglia del dossier» non risponde alla domanda su come sia stato determinato il prezzo. Una documentazione proporzionata può essere meno estesa, ma deve spiegare l’operazione.

Lo stesso ragionamento vale per gli scambi infragruppo apparentemente minori: prestiti, licenze d’uso o riaddebiti di costi. Non tutte le operazioni richiedono lo stesso approfondimento, ma tutte devono essere correttamente identificate prima di valutarne il trattamento.

Il chiarimento FTA di luglio 2026

La Public Clarification CTP011, pubblicata il 15 luglio 2026, affronta le rettifiche in diminuzione effettuate nella dichiarazione per rispettare le regole di Transfer Pricing.

La FTA chiarisce che il contribuente non deve ottenere una preventiva approvazione per effettuare queste rettifiche nella dichiarazione. Deve però dichiarare tutte le operazioni interessate dalla rettifica in diminuzione, indipendentemente dal loro valore o dalla loro natura.

Occorrono una motivazione, l’analisi di libera concorrenza con i confronti pertinenti e il raccordo tra valori contabili e valori dichiarati. Il chiarimento richiama anche le corrispondenti rettifiche simmetriche delle parti collegate.

Questa apertura procedurale non autorizza a diminuire il reddito imponibile con una cifra priva di supporto. E una rettifica UAE non produce automaticamente lo stesso effetto fiscale in Italia: il coordinamento tra i due lati resta necessario.

Evita il conguaglio deciso guardando soltanto l’utile

A fine anno può servire un aggiustamento coerente con il metodo adottato. Il problema nasce quando la fattura di conguaglio viene inventata dopo aver guardato quanto utile è rimasto nella società italiana.

Se la politica di prezzo è stata definita e applicata durante l’anno, il conguaglio può essere ricostruito. Se nessuno sa quali attività stia correggendo, diventa difficile spiegare la somma.

È utile controllare i rapporti infragruppo prima della chiusura. Non per anticipare artificialmente costi o ricavi, ma per verificare che la remunerazione segua le funzioni effettive e che eventuali scostamenti abbiano una causa riconoscibile.

Se cambiano le persone, il mercato o le responsabilità, anche l’analisi economica può richiedere un aggiornamento. Riutilizzare ogni anno lo stesso documento senza controllare i fatti lo rende progressivamente meno utile.

Una verifica utile riguarda anche i servizi duplicati. Se la società italiana paga già un fornitore per una certa attività e riceve un secondo addebito infragruppo apparentemente identico, bisogna spiegare che cosa abbia acquistato in più. Può esserci una ragione concreta: mercati diversi, prestazioni complementari o un incarico distinto. Deve emergere dai documenti. Se la spiegazione resta soltanto «lo fa anche Dubai», il prezzo è l’ultima delle domande: prima va identificato il servizio.

Il dossier deve poter essere letto da un estraneo

Chi verifica la pratica non ha partecipato alle tue telefonate. Deve capire che cosa hai acquistato, chi l’ha fornito e come è stato stabilito il corrispettivo.

Riunisci quindi contratto, evidenze dell’attività e calcolo del prezzo, con un collegamento chiaro alla fattura. Se un costo viene ripartito tra più società, conserva il criterio di ripartizione e i dati utilizzati.

Fai leggere la stessa ricostruzione a chi segue il lato italiano e a chi segue quello emiratino. Se uno descrive un servizio commerciale e l’altro un semplice rimborso, fermati su quella differenza prima dell’invio delle dichiarazioni.

Un rapporto infragruppo ben gestito non richiede una storia complicata. Richiede che il prezzo abbia una ragione economica verificabile anche da chi non è proprietario di entrambe le società.

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